Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina l'ordinamento delle professioni intellettuali in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
      2. La disciplina dei princìpi fondamentali degli ordinamenti delle professioni intellettuali, ai sensi degli articoli 33, 41 e 117 della Costituzione e dei princìpi comunitari in tema di concorrenza, spetta alla legislazione esclusiva dello Stato; la disciplina delle professioni intellettuali in tema di formazione e di organizzazione di particolare rilievo regionale spetta alle regioni.
      3. Per professione intellettuale si intende l'attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, mediante lavoro intellettuale.